Statuto della Camera Penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa

ISCRIZIONE E APPARTENENZA

ART. 1
È istituita in Siracusa la Camera Penale “Pier Luigi Romano”. Possono aderirvi gli Avvocati ed i Procuratori Legali iscritti nell’Albo professionale di Siracusa, i quali esercitano la professione nel campo penale. I praticanti procuratori potranno far parte della Camera soltanto in qualità di soci aggregati senza diritto di voto.

ART. 2
L’aspirante all’iscrizione farà domanda al Consiglio Direttivo che deciderà sull’ammissione a maggioranza assoluta e con voto segreto.

ART. 3
Le quote di iscrizione e le quote sociali saranno determinate dal Consiglio Direttivo che potrà proporre contributi straordinari in occasione di particolari iniziative.

SCOPI E FINALITA’

ART. 4
La Camera non ha scopo di lucro e si prefigge: a) tutelare il prestigio del Foro Penale a tutti i livelli adottando ogni iniziativa a garanzia della professione del penalista e dell’effettività del diritto di difesa; b) di affermare e far rispettare i canoni della deontologia e della dignità professionale; c) di favorire i rapporti di colleganza tra i soci ed in genere tra gli avvocati ed i procuratori del circondario; d) di tenere stretto contatto con l’ordine forense per il perseguimento delle finalità comuni; e) di promuovere iniziative per l’aggiornamento e la preparazione professionali mediante conferenze, pubblicazioni, convegni, ecc.

ART. 5
Sono Organi della Camera l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

ART. 6
L’Assemblea è l’organo fondamentale della Camera ed elegge nel suo seno il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri. Può altresì procedere, su proposta nominativa del Consiglio Direttivo, alla elezione di un Presidente d’Onore scelto fra i soci che abbiano particolarmente contribuito con la propria attività al raggiungimento degli scopi sociali. (1) È convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria all’inizio di ogni anno, entro il mese di Febbraio mediante avviso da affiggersi nei locali del Tribunale e delle Preture o da comunicarsi per posta semplice ai soci almeno otto giorni prima. L’Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto degli iscritti. In seduta straordinaria potrà essere convocata ad iniziativa del Consiglio Direttivo oppure a richiesta di almeno un terzo degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale. Le deliberazioni assembleari saranno adottate a maggioranza dei presenti e verbalizzate in apposito registro da tenersi a cura del segretario della Camera. Le sedute saranno presiedute dal Presidente della Camera e, in sua assenza, dal Vice Presidente. Fungerà da segretario il segretario della Camera. L’assemblea elegge biennalmente con le modalità di cui all’ordinamento forense il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

ART. 7
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri della Camera i quali nominano nel loro ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. I membri del Consiglio Direttivo non possono fare parte del Consiglio dell’Ordine Forense e del Collegio dei Probiviri. Al Consiglio Direttivo spetta l’amministrazione della Camera. Il Consiglio Direttivo pronuncia, sentiti gli interessati, sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti disciplinari adottati ai sensi del successivo art.8 del Collegio dei Probiviri e può annullare od anche ridurre le sanzioni. (2) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. (2) Il Presidente della Camera ha la rappresentanza legale della Camera stessa, presiede e convoca, senza formalità, il Collegio Direttivo. (2) Il Tesoriere gestisce il patrimonio della Camera e predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale che, previo esame del Consiglio Direttivo, deve essere trasmesso al Collegio dei Probiviri per gli adempimenti di cui al successivo art.8 e quindi sottoposto all’Assemblea per l’approvazione. (2)

ART. 7-BIS
Il Presidente del Consiglio Direttivo può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. (5)

ART. 8
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplementi. Elegge nel suo seno il Presidente. Funge da segretario il membro più giovane. Non possono far parte del Collegio i componenti del Consiglio dell’Ordine Forense. Il Collegio concorre unitamente al Consiglio Direttivo alla promozione e realizzazione di ogni iniziativa tesa all’affermazione ed al rispetto dei canoni della deontologia e della lealtà professionale ed in particolare concorre alla gestione delle iniziative didattiche e divulgative su tale specifica materia. (2) Al Collegio spetta l’adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che compiono azioni in contrasto con le finalità della Camera, previa la contestazione degli addebiti e la garanzia del diritto personale di difesa secondo le norme previste dalla legge professionale. Le sanzioni disciplinari consistono nel richiamo, nella deplorazione e, nei casi gravi, nell’espulsione. (4) Il Collegio comunicherà all’Ordine Forense i propri interventi disciplinari per le eventuali attinenze con la legge professionale. (4) I provvedimenti resteranno sospesi in caso di ricorso al Consiglio Direttivo. (4) Il ricorso potrà essere proposto entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento ed il Consiglio Direttivo si pronuncerà entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. (4) Il socio escluso potrà chiedere la riammissione al Consiglio Direttivo decorsi tre anni dall’espulsione e previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri. (4) Il Collegio esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale della Camera, redige la relazione sul rendiconto della gestione annuale che il Consiglio Direttivo deve ad esso trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno. (4)

CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO

ART. 9
Il socio cessa di fare parte della Camera Penale, oltreché nel caso di espulsione o di dimissioni nel caso di mancato pagamento della quota sociale entro la fine del mese di febbraio di ogni anno. La decadenza è accertata e sancita dal Consiglio Direttivo senza necessità di contestazione.

SEDE

ART. 10
La sede della Camera Penale è in Siracusa presso il Consiglio dell’Ordine Forense. Il patrimonio della Camera è costituito dai contributi associativi nonché da eventuali contributi volontari di Enti, società e singole persone fisiche.

(1) Alinea introdotto in base alle modifiche allo Statuto apportate dall’Assemblea dei Soci in data 11/07/1994.
(2) Comma sostituito in base alle modifiche alla Statuto apportate dall’Assemblea dei Soci in data 11/07/1994.
(3) I commi VIII e IX sono stati abrogati in base alle modifiche allo Statuto apportate dall’Assemblea dei Soci in data 1/07/1994.
(4) Comma aggiunto in base alle modifiche allo Statuto apportate dall’assemblea dei Soci in data 11/07/94.
(5) Articolo aggiunto in base alle modifiche allo Statuto deliberate dall’assemblea dei soci del 25 luglio 2024.