Le Regole Etiche delle Camere Penali

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 1
Nell’esercizio del proprio mandato, l’avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nel rispetto dell’interesse del cliente e della legge.

Art. 2
Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio condifensore in ordine ad ogni scelta processuale, e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

RAPPORTI CON LA STAMPA

Art. 1
Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa.

Art. 2
Il difensore non deve intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità professionale.

INDAGINI DIFENSIVE

Art. 1
L’indagine difensiva ha per oggetto l’accesso sui luoghi, l’individuazione di persone informate e la loro eventuale intervista; la ricerca, la richiesta e l’acquisizione di cose, documenti e certificati; l’approfondimento tecnico specialistico e quant’altro possa risultare utile per la migliore esplicazione del mandato.

Art. 2
Il difensore ha il dovere di svolgere l’indagine difensiva sin da quando ciò, appare necessario ai fini della difesa del proprio assistito. Previo specifico mandato scritto, l’indagine difensiva può essere svolta indipendèntemente dalla formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonchà© oltre il giudicato.

Art. 3
Il difensore decide la direzione da imprimere alle indagini. Egli procede direttamente o a mezzo sostituti, consulenti e investigatori privati, all’individuazione delle fonti di prova in favore del proprio assistito.

Art. 4
II sostituto, il consulente tecnico e l’investigatore privato vengono incaricati dal difensore dello svolgimento delle indagini e informati delle notizie necessarie per la loro attività , nonchè dell’obbligo del segreto professionale. Il difensore può fornire ai sostituti, consulenti e investigatori privati gli atti processuali necessari per I’espletamento dell’incarico, nonchè le informazioni che siano di sua legittima conoscenza, anche nell’ipotesi di intervenuta segretazione dell’atto.

Art. 5
Il difensore che intenda convocare la persona informata sui fatti al fine di assumere eventuali dichiarazioni, deve procedere a mezzo di invito scritto, salvi i casi di urgenza. L’invito deve contenere l’avvertimento della facoltà di non presentarsi, ma che comunque la persona potrà essere indicata come testimone all’autorità giudiziaria. II difensore deve convocare la persona informata sui fatti presso il proprio studio o presso gli altri luoghi previsti dall’art: 8, salvi i casi di comprovata difficoltà . All’intervista della persona informata possono assistere soltanto sostituti, collaboratori, consulenti e investigatori privati del difensore, nonchè, qualora la persona lo richieda, un suo legale.

Art. 6
Preliminarmente all’intervista, il difensore avverte la persona informata che non è obbligata a rispondere. Verifica, inoltre, la conoscenza da parte della persona delle circostanze relative ai fatti oggetto dell’indagine difensiva, allo scopo di valutare se effettuare o meno I’intervista.

Art. 7
Se procede all’intervista, il difensore deve informare la persona che depone dell’importanza civile e morale delle dichiarazioni che intende rendere; deve altresì avvertirla che le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate processualmente. nel corso dell’intervista il difensore non può effettuare contestazioni all’intervistato, avvertirlo dell’inverosimiglianza del suo assunto, nè delle pene previste per la falsa testimonianza. Il difensore non può consigliare la persona informata sul contenuto delle eventuali dichiarazioni da rendere all’autorità giudiziaria, nè suggerire comportamenti volti ad attribuire credibilità alle stesse.

Art. 8
Il difensore provvede alla verbalizzazione e registrazione dell’intervista, non omettendo le eventuali circostanze sfavorevoli al proprio assistito. E’ consentita la registrazione fonografica o audiovisiva dell’intervista. Alla verbalizzazione e registrazione può procedersi anche presso la Camera Penale o il Consiglio dell’Ordine del luogo, con l’eventuale presenza del presidente dell’una o dell’altro, o di un loro delegato, comunque vincolati al segreto professionale. Il verbale, redatto secondo le modalità indicate, è sottoscritto da tutti i soggett che hanno partecipato all’adempimento, e conservato dal difensore. Il difensore non può assumere a verbale, nè utilizzare dichiarazioni di persone informate sui fatti che sa essere false.

Art. 9
Il difensore può intervistare la persona informata sui fatti già escussa dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, ma non chiederle informazioni sul contenuto dell’interrogatorio reso. Non può intervistare il teste già indicato al giudice ai sensi degli articoli 422, 468, 507 e 603 c.p.p. da altre parti processuali, a meno che ciò non si renda necessario in seguito a nuove iniziative e attività di indagine del pubblico ministero o di altre parti processuali.

Art. 10
Il difensore, nell’interesse del suo assistito, può avere contatti con i coindagati o con i coimputati anche di reato connesso, con l’assenso del loro avvocato, che può presenziare al colloquio. L’oggetto del colloquio è limitato alle informazioni che il coindagato o il coimputato possono fornire, compatibilmente con la loro posizione processuale e con le norme a tutela del segreto d’indagine. Il difensore non può, comunque, esprimere pareri nè dare consigli al cliente altrui, nè redigere un verbale delle informazioni rese da quest’ultimo.

Art. 11
Il difensore può intervistare la persona offesa solo in presenza del suo avvocato.

Art. 12
E’ ammesso in favore dell’intervistato il rimborso delle spese sostenute e documentate. Non è ammessa alcuna forma di compenso.

Art. 13
Le presenti norme operano, se ed in quanto applicabili, anche per i difensori della persona offesa e delle altre parti private diverse dall’imputato.